Parliamo di commercio elettronico indiretto quando riguarda la vendita di beni fisici (oggetti) che vengono inviati e consegnati all’acquirente.
Ai fini fiscali è considerata una cessione di beni; se ci riferiamo alla vendita online di servizi, allora il discorso cambia perché passiamo al commercio elettronico diretto che riguarda la cessione di beni virtuali (informazioni, programmi, servizi, musica, film, giochi).
Ai fini fiscali è considerata una cessione di servizi.
Notiamo le distinzioni tra le due tipologie quando l’ operazione e i conseguenti adempimenti fiscali dipendono: sia dal destinatario del servizio (cliente) che può essere un privato consumatore e in tal caso il rapporto si definisce business to consumer (B2C), oppure un soggetto impresa con partita IVA e in tal caso il rapporto si definisce business to business (B2B); sia dalla territorialità del cliente che può essere residente in Italia, fuori dall’Italia ma in un paese UE, oppure fuori dalla UE.
Abbiamo visto che il commercio elettronico indiretto si riferisce a beni fisici, gli obblighi fiscali sono diversi a seconda della tipologia di cliente che può essere un privato (senza partita IVA) oppure un’impresa (con partita IVA).
Per le Cessioni di beni fisici da imprese italiane a clienti privati consumatori residenti in Italia (B2C= business to consumer) non è obbligatoria l’emissione della fattura di vendita se non viene richiesta dal cliente al momento dell’acquisto.
Inoltre non è obbligatorio nemmeno il documento commerciale (che ha sostituito scontrino e ricevute fiscali).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non c’è obbligo di invio telematico dei corrispettivi derivanti dalla vendita online.
Quindi, chi vende online beni fisici a privati, non ha obbligo di emettere alcun documento fiscale se non dietro richiesta del cliente e deve annotare i corrispettivi nel registro.
Se il cliente richiede la fattura o se si decide comunque di emetterla per ragioni amministrative (per esempio per evitare complicazioni nella gestione dei resi), occorre annotarla nel registro delle operazioni effettuate.
Per quanto riguarda le Cessioni di beni fisici da imprese italiane a clienti imprese italiani (B2B= business to business) è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Le vendite online di servizi vengono più propriamente definite commercio elettronico diretto, l’insieme delle vendite e transazioni realizzate attraverso internet e relative a servizi e prodotti digitali di cui all’art. 7 del reg. 282/2011.
Nel commercio elettronico diretto l’operazione si svolge interamente in modo telematico e non si materializza in qualcosa di tangibile, per esempio non avviene alcuna spedizione.
Il commercio elettronico diretto si riferisce infatti a beni virtuali (informazioni, programmi, servizi, musica, film, giochi) ed è considerato ai fini fiscali una prestazione di servizi.
Anche in questo caso gli obblighi fiscali si differenziano a seconda della tipologia di cliente.
Per le prestazioni di servizi da impresa italiana a clienti privati consumatori residenti in Italia (B2C = business to consumer) non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non dietro richiesta del cliente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non c’è obbligo di invio telematico dei corrispettivi derivanti dalla vendita online.
Quindi, chi vende online beni virtuali a privati, non ha obbligo di emettere alcun documento fiscale se non dietro richiesta del cliente e deve annotare i corrispettivi nel registro.
Se il cliente richiede la fattura o se si decide comunque di emetterla per ragioni amministrative (per esempio per evitare complicazioni nella gestione dei resi), occorre annotarla nel registro delle operazioni effettuate.
Le prestazioni di servizi da impresa italiana a clienti imprese con sede in Italia (B2B = business to consumer)hanno obbligo di emissione della fattura elettronica.
Che siano beni fisici o servizi, il mondo digitale ha ampliato il modo di acquistare e di vendere rendendoci partecipi di un commercio sempre più dinamico.